INVIO DELLE ISTANZE, POSTA ELETTRONICA E FILE SHARING
MAIL ISTITUZIONALI |
UTILIZZO |
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indirizzo e-mail al quale inviare comunicazioni istituzionali | |
indirizzo e-mail riservato esclusivamente alla trasmissione e ricezione telematica di comunicazioni che necessitano diuna ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 82/2005 | |
indirizzo e-mail riservato alla gestione dei rapporti con il Soprintendente | |
indirizzo dedicato alla richiesta di informazioni | |
L'invio PEC to PEC genera al mittente una ricevuta di ACCETTAZIONE ed una di CONSEGNA ed è equiparabile, dal punto di vista tecnico-legale, ad una raccomandata AR. |
Si informa che le caselle di posta elettronica istituzionale della Soprintendenza (PEO) hanno una capacità massima in ricezione pari a 15 Mb con un massimo di 20 allegati; la PEC ha un limite di 1 Gb. Le mail del personale di 15 Mb. Oltre tale soglia il sistema di posta rifiuta il messaggio. Per l'invio di file che eccedono tale limite è necessario utilizzare il sistema ministeriale denominato ApeCargo, utilizzabile previo "invito" da parte di un indirizzo di posta interno alla Soprintendenza.
Si chiede di non inviare file tramite i vari siti di file sharing, quali ad esempio Dropbox, WeTransfer ecc., che SONO BLOCCATI dal Ministero per motivi di sicurezza.
Per le istanze inviate via PEC che hanno l'obbligo del sigillo telematico (ex marca da bollo) è consentito il pagamento nelle seguenti modalità di legge:
può essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento d'identità del dichiarante e dalla scansione della marca da bollo annullata. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione;
il mittente della PEC, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle entrate, può assolvere all'imposta di bollo in modo virtuale. In questo caso, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati andrà indicato il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione ai sensi dell'art 15 del D.P.R. 642/1972;
se invece il mittente della PEC non è autorizzato dall'Agenzia delle entrate al pagamento virtuale, la marca da bollo potrà essere consegnata materialmente agli uffici facendo riferimento all'oggetto della pratica.